GREEN PASS E LAVORO DIPENDENTE

Il nuovo Decreto Legge 127 del 21/09/2021, introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa nell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il rafforzamento del sistema di screening.

In particolare, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per accedere ai luoghi di lavoro sarà fatto obbligo a tutti i lavoratori del settore privato e pubblico di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Di seguito le disposizioni applicabili al settore privato.

Spetterà ai datori di lavoro il compito di garantire il rispetto delle prescrizioni e di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

La verifica è affidata all’applicazione Verifica C19 e avverrà (salvo sviluppi normativi o previsioni di piattaforme simili a quella sviluppata per il settore scuola) tramite smartphone o (come accade in alcune aziende) integrando l’app in appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.

È importante ricordare che, salvo novità normative di prossima emanazione, non è possibile chiedere ai dipendenti di inviare il Green Pass al datore di lavoro né conservarlo. Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.

Non è previsto, tuttavia, un meccanismo di controllo “ordinario” del possesso del Green Pass in capo al datore di lavoro, che potrà organizzare il controllo come ritiene opportuno, con procedure da stabilirsi entro il prossimo 15 ottobre.

Quanto invece alla possibilità di effettuare controlli dopo l’accesso ai luoghi di lavoro il decreto utilizza una formula diversa rispetto a quella prevista per il settore pubblico, affermando che la posticipazione del controllo ad un momento successivo rispetto all’accesso ai luoghi di lavoro può essere effettuata solo qualora non sia possibile effettuare i controlli al momento dell’accesso, riducendo in questo modo il rischio di strumentalizzazioni da parte del datore di lavoro delle modalità di controllo al fine di far comminare sanzioni ai dipendenti non muniti di regolare certificazione.

I lavoratori che comunicheranno di non avere la certificazione verde COVID-19 o ne risulteranno privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno sospesi dal lavoro. Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, ma i lavoratori manterranno comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti è prevista la possibilità, dopo che un dipendente non presenta il Green Pass per cinque giorni, di sostituire il dipendente stesso con un altro, sospendendo per la durata del contratto il dipendente assente ingiustificato.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che siano entrati in ufficio, azienda o altra sede violando l’obbligo di Green pass. Per il datore di lavoro che non effettua i controlli la sanzione va da 400 a 1.000 euro. La regola vale anche per i cittadini che impiegano presso la propria abitazione personale domestico non in regola.

Si precisa infine che, poiché la norma fa riferimento all’accesso ai luoghi di lavoro, si ritiene che si intenda con ciò il luogo “fisico” di lavoro del personale, con esclusione quindi di tutti i dipendenti in smart working (fatto salvo per i giorni in cui questi accederanno fisicamente al luogo di lavoro). Sebbene questa interpretazione sembri ovvia alla luce dello spirito della normativa e delle denunciate ragioni sanitarie della misura (“al fine di prevenire la diffusione dell’infezione SARS-CoV-2”) l’infelice formulazione letterale della normativa (il “luogo di lavoro” può essere inteso anche l’abitazione da cui lavora il dipendente in lavoro agile) ha fatto sorgere dei dubbi su questo punto.

 

 



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