Il D.M. 3 settembre 2021 e i luoghi di lavoro a basso rischio incendio

DECRETO 3 settembre 2021

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A06349)

È entrato in vigore il 29 ottobre 2022 ed è chiamato anche Decreto Minicodice, in virtù del metodo semplificato con il quale vengono normate le misure preventive in tutti i luoghi lavoro a basso rischio incendio.

L’adeguamento per le attività esistenti vale solo se ci sono state modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, oppure se ci sono stati importanti infortuni, anche in relazione al grado di evoluzione dei sistemi.

 

Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio incendio?

L’allegato 1 del decreto specifica in modo molto preciso le caratteristiche dei luoghi di lavoro coinvolti dalle misure.

I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono tutti quelli ubicati in attività non soggette e non
dotate di specifica regola tecnica verticale, con tutti i seguenti requisiti:

a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti

b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²

c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m

d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità
significative

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità
significative

f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

Sono esclusi i cantieri temporali o mobili.

 

La valutazione del rischio di incendio

Sempre secondo l’allegato 1, la valutazione del rischio deve riguardare:

a) l’individuazione dei pericoli d’incendio

b) una descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti

c) la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio
d’incendio

d) l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio

e) una valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio
sugli occupanti

f) l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che
determinano rischi significativi

 

E la strategia antincendio?

L’ultimo punto toccato dall’allegato 1 riguarda le azioni antincendio da mettere in pratica in seguito ai risultati emersi dalla valutazione del rischio.  Il datore di lavoro, inoltre, deve individuare le necessità delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella strutturazione delle misure di sicurezza.

La strategia è declinata in

  • compartimentazione – per limitare la propagazione dell’incendio
  • esodo – per agevolare gli occupanti a raggiungere un luogo sicuro in caso d’incendio
  • gestione della sicurezza antincendio  – GSA
  • controllo dell’incendio – con appositi estintori
  • rivelazione e allarme – per allertare gli occupanti e mettere in sicurezza gli impianti tecnologici
  • controllo di fumi e calore – per facilitare le squadre di soccorso
  • operatività antincendio – i mezzi di soccorso antincendio devono poter arrivare almeno a distanza ≤ 50 m dagli accessi dell’attività
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio – devono essere disattivabili e realizzati a regola d’arte


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