Telecamere finte nei locali aziendali: si possono installare liberamente?

Sistemi di videosorveglianza nel locali aziendali: gli estremi legali.

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che i sistemi di videosorveglianza nei locali aziendali possono essere installati per tutelare

  • esigenze organizzative e produttive
  • sicurezza del lavoro
  • patrimonio aziendale

 

solo dopo esito positivo di una delle seguenti opzioni

  • accordo sindacale
  • autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente territorialmente

 

Il tutto, ovviamente, nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali.

 

Il rischio di reato di pericolo in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza finti.

Se è vero che il datore di lavoro che installa una telecamera finta non controlla, di fatto, le azioni dei dipendenti, ma il suo obiettivo è solo dissuasivo, lo è anche il fatto che gli stessi, condizionati dalla presenza dell’impianto, possono modificare il proprio modo di agire.

Pertanto, anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza finto – al di fuori dei presupposti indicati – è illegittimo e può causare una responsabilità penale del datore di lavoro, configurandosi all’interno del reato di pericolo.

 

La Corte di Cassazione e la sentenza n. 4331 del 2014.

La Corte di Cassazione, interrogata sull’installazione dei sistemi di videosorveglianza finti in mancanza di accordo sindacale o autorizzazione dell’INL, dagli anni ’80 fino alla sentenza 4331 del 2014, afferma l’irrilevanza del sistema di registrare le immagini.

Ciò che interessa, infatti, è la lesione, anche solo potenziale, della psiche e del comportamento dei dipendenti.

 

La soluzione?

Rispettare sempre le regole di installazione, anche in caso di apparecchi finti o fuori uso.

 

Fonte: AgendaDigitale – Lorenzo Quadrini



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